Art. 22.
(Sistema di controllo).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, confermemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, realizza un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
      2. In applicazione dell'articolo 3 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, le modalità e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad un'analisi del rischio di irregolarità in ciascuno dei campi di attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente al disposto di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del sistema di controllo.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può, ai sensi del

 

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l'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di controllo a uno o più organismi di controllo, tali organismi di controllo devono soddisfare i requisiti della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 recante «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti», nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
      5. Gli organismi di controllo riconosciuti devono consentire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il libero accesso ai loro uffici e impianti, devono altresì comunicare qualsiasi informazione e fornire tutta la collaborazione ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente articolo.
      6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

          a) la supervisione e l'audit di altri organismi di controllo;

          b) la competenza a concedere eccezioni, ai sensi dell'articolo 16, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3.
      7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attribuisce un numero di codice a ciascun organismo competente ad eseguire controlli ai sensi della presente legge.
      8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo riconosciuti trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente ad una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.
      9. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.

 

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      10. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica sezione dell'elenco di cui al comma 9, relativa al personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del presente articolo.