1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, confermemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, realizza un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
2. In applicazione dell'articolo 3 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, le modalità e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad un'analisi del rischio di irregolarità in ciascuno dei campi di attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente al disposto di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del sistema di controllo.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può, ai sensi del
a) la supervisione e l'audit di altri organismi di controllo;
b) la competenza a concedere eccezioni, ai sensi dell'articolo 16, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attribuisce un numero di codice a ciascun organismo competente ad eseguire controlli ai sensi della presente legge.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo riconosciuti trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente ad una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.
9. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.